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Martedì, 12 Luglio 2011 09:38

DECRETO LIBERALIZZAZIONI: COSA CAMBIA PER GLI ARCHITETTI ITALIANI In evidenza

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Le novità  introdotte, a far data dalla pubblicazione del Decreto, sono particolarmente significative e talvolta non chiare.
Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nell'art. 9:



- le tariffe fino ad oggi vigenti sono abrogate (nonché le disposizioni che ad esse rinviano),

- con decreto del Ministero della Giustizia saranno definiti:
 - i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali,
 - i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe,
-  l'utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità  della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso,
-  il compenso è pattuito al momento del conferimento dell'incarico  professionale (nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti);
- il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente:
 - il grado di complessità dell'incarico;
 - tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
 - i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
-  la misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente,  anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di  preventivo, e dovrà essere:
 - adeguata all'importanza dell'opera;
 - pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

-  la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di  cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite  convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero dell'Istruzione), in  concomitanza con il corso di studi universitario
- altre convenzioni  (Consigli Nazionali - Ministero della P.A.) potranno regolare lo  svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.
 
Poiché  si prevede, al comma 3 del citato articolo, che  l'inottemperanza di quanto sopra descritto costituisca illecito  disciplinare del professionista, il Consiglio Nazionale nella seduta  del 25 gennaio 2012, ha in via d'urgenza adeguato le norme  deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure  professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista,  Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e  Pianificatore Territoriale Iunior).
 
Tali norme verranno quanto prima pubblicate sul sito  internet www.awn.it.
 
Il Decreto Legge pare non preveda una espressa abrogazione dell'art.  2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro  della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno  essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità  della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro  finalità istituzionale.
 
Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge,  appare inoltre ragionevole affermare che le nuove norme non sono da  considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le  relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.

Letto 4224 volte Ultima modifica il Venerdì, 16 Novembre 2012 10:20
admin

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti della provincia di Ancona

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