Martedì, 12 Luglio 2011 10:19

Piano Casa Regione Marche: nuova legge regionale In evidenza

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Ampliati tutti i parametri della precedente L.R. 22/2009 e prevista la proroga fino al 30/06/2012.
Con la Legge Regionale 21/12/2010, n. 19, recante "Modifiche alla Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22'Interventi della Regione per il riavvio delle attività

edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile'”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 30/12/2010, n. 114, la Regione Marche ha profondamente modificato e ridefinito la disciplina del Piano Casa applicabile nella Regione
La scelta di rimettere mano in maniera così profonda alla precedente normativa è stata evidentmente dettata dal fatto che questa non aveva prodotto gli auspicati effetti di rilancio del settore edilizio, e con esso dell'intera economia regionale. Vengono dunque ampliate le possibilità di intervento che la legge mette a disposizione, oltre ad essere prorogati i termini applicativi.

Interventi di ampliamento
In primo luogo il nuovo comma 1 dell'art. 1 elimina il limite precedentemente in vigore di 200 mc per l'ampliamento degli edifici residenziali. E' infatti ora consentito l'ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare. L'ampliamento non può comunque comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti, mentre resta in vigore il precedente limite massimo di 200 mc unicamente per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola.
Ampliate anche le possibilità di intervento relative ad edifici a destinazione non residenziale ubicati in zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola. In questi casi infatti l'ampliamento non deve essere più, come precedentemente prescritto, motivato da specifiche esigenze produttive. Inoltre sono stati eliminati i limiti di 400 mq per l'ampliamento realizzabile su queste tipologie di edifici, nonché quello di 100 mq per gli interventi realizzati tramite incremento delle altezze, in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi.
Prevista infine la possibilità che gli ampliamenti vengano realizzati anche in assenza di modifica della sagoma dell'edificio esistente.

Recupero dei sottotetti
Di grande rilevanza l'inserimento nella L.R. 22/2009 del nuovo articolo 1-bis, che prevede la possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto (quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto), a condizione che venga assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2, 40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.
Nell'ambito degli interventi sopra descritti, che possono essere realizzati anche nei centri storici (zone omogenee A) a patto che non venga realizzata alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, é possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio, aprire finestre, realizzare 

Letto 3426 volte Ultima modifica il Venerdì, 16 Novembre 2012 10:21
admin

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti della provincia di Ancona

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